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e m o z i o n ARTI

per una cultura delle emozioni

associazione culturale

STATUTO

Art. 1
E’ costituito "emozionARTI" Associazione Culturale con sede legale in via Giorgio de Chirico n. 11, 20151 Milano. L'Associazione avrà durata illimitata.

Finalità e Scopi

Art. 2
L’Associazione si propone le seguenti finalità:

a) agevolare il contatto con il proprio mondo emozionale consentendo di porre le "fondamenta" della relazione umana attraverso le emozioni utilizzando la cultura del Counseling;
b) divulgare la cultura delle emozioni attraverso forme di espressione artistica come pittura, decorazione, lavoro corporeo, gioco, danza, ritmo e musica, quali mezzi evocativi e come strumenti di attività complementare alla relazione basata sul dialogo;

c) educare l’individuo al benessere psicofisico e stimolare l’attenzione alla pace, alla salute personale, collettiva e dell’ambiente;
d) promuovere l’utilizzo creativo e costruttivo del tempo libero attraverso attività che favoriscano le relazioni interpersonali e l’aggregazione sociale anche all’esterno dell’associazione.

EmozionARTI promuove ogni tipo di attività atta al conseguimento degli scopi sociali servendosi anche dell’ausilio apportato da soggetti interni od esterni all’ente stesso e in particolare:

-promuovere attività sociali a carattere culturale: convegni, seminari, tavole rotonde, workshop.

-promuovere attività sociali a carattere educativo e ricreativo (laboratori, intrattenimento, viaggi e soggiorni in Italia e all’estero etc.).

EmozionARTI si ispira alle "Life skills" - competenze di vita – che propongono la promozione della salute come sviluppo delle potenzialità umane. Le "Life skills" sono direttive emanate dall’ O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Santità) nel 1994.

Art. 3
L’Associazione non persegue scopi di lucro e provvede al proprio sostentamento tramite autofinanziamenti e/o contributi forniti da enti pubblici e privati.
L’Associazione opera avvelondosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
E’ consentito lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Non avendo una gestione finalizzata al conseguimento di un risultato d’esercizio, gli eventuali proventi saranno reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste; è altresì espressamente vietata la distribuzione degli eventuali utili di gestione fra gli associati, anche in forme indirette, così come qualsiasi altra attribuzione del capitale dell’Associazione.
L’Associazione in sede di liquidazione devolverà il patrimonio sociale ad altra associazione con analoghe finalità o a fini di utilità sociale.

Art. 4

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in

rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e

convenzioni.

L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con

finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici

o privati, gruppi o associazioni.


Art. 5
1) I Soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori.
a) i Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo;
b) i Soci Ordinari sono coloro che aderiscono ad emozionARTI tramite il pagamento della quota sociale annuale prevista e che condivida le finalità dell'associazione;
c) i Soci Onorari sono coloro che si sono distinti nel promuovere, diffondere e sostenere l’attività di emozionARTI. Hanno tutti i diritti dei Soci Sostenitori e non hanno alcun onere di pagamento di quote sociali;
d) i Soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono al finanziamento di emozionARTI.
2) Tra i Soci possono figurare anche Enti, Istituti, Associazioni e in generale persone giuridiche, la rappresentazione dei quali all’interno della vita associativa è costituita dal legale rappresentante o da un suo delegato e dispone di un voto come qualunque altro Socio.
3) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione. L’adesione all’Associazione ha carattere volontario ma impone il rispetto delle decisioni prese dagli Organi sociali e la tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne tra Soci, sia in quelle con i terzi.

Art. 6
a) I Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno costituito emozionARTI sono tenuti al pagamento della quota sociale annua.
I Soci Ordinari sono ammessi tramite il pagamento della quota sociale annua. Nessun altra formalità è prevista.
I Soci Onorari non hanno alcun onere di pagamento di quote sociali.
I Soci Sostenitori, oltre il pagamento della normale quota sociale, corrispondono un versamento il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo di emozionARTI.
L’iscrizione ha validità per un periodo di dodici mesi indipendentemente dal momento in cui venga effettuata e si rinnova tacitamente, di anno in anno, con il semplice pagamento della quota sociale. Il mancato pagamento interrompe l’anzianità di appartenenza ed è sinonimo di dimissioni.
b) L’importo della quota sociale viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo di emozionARTI, che fisserà inoltre l’importo del contributo sociale per la copertura degli ulteriori costi derivanti dalla promozione di specifiche iniziative a favore dei Soci.
emozionARTI può accettare, con atto di ricevuta da parte del Segretario, lasciti, donazioni, contributi straordinari e volontari a suo favore.

Art. 7
La qualità di Socio dell’Associazione può venire meno in seguito di:
- mancato rinnovo dell’adesione
- morosità nel versamento della quota di adesione
- dimissioni
- inadempienza e disinteresse nei confronti dell’attività sociale.
- esclusione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto ai propri doveri come previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, dai Regolamenti ovvero assuma un comportamento tale da arrecare pregiudizio morale o materiale all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo notifica la contestazione per iscritto, dopo aver esperito l’istruttoria eventualmente necessaria. Contro tale provvedimento l’associato può ricorrere mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Il Socio che interrompa il proprio rapporto con l’Associazione non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
L’Associazione ha diritto di non accogliere richieste di iscrizione di persone che non abbiano il godimento dei diritti civili o che non garantiscano con il loro operato l’adeguato riconoscimento dei principi di emozionARTI

Art. 8
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

Con questo patrimonio l’Associazione fa fronte alle spese inerenti la realizzazione dei

compiti istituzionali e alle altre spese di gestione.


Art. 9
Gli Organi sociali sono:
- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.
1) L’Assemblea degli Associati è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti coloro che vi aderiscono. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o comunque quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
Per la validità delle delibere occorre la presenza, anche tramite delega, della metà degli Associati, se l’Assemblea è in prima convocazione, la maggioranza semplice degli Associati presenti, se in seconda convocazione.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto purchè iscritto da almeno tre mesi.

L’Assemblea delibera in merito:
a) alla nomina del Consiglio Direttivo;
b) alle linee guida delle attività svolte dall’Associazione;
c) all’approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) alle modifiche dello Statuto;
e) allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
f) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.
La convocazione va effettuata almeno quindici giorni prima mediante comunicazione via e-mail o telefonica.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente in caso di sua assenza o da altro socio delegato dal Presidente.
Le delibere dell’Assemblea, i registri o gli atti dell’Associazione sono a disposizione dei Soci che ne facessero richiesta.
2) Il Consiglio Direttivo si occupa dell’amministrazione dell’Associazione ed è composto da due a sei soci e dura in carica per almeno cinque esercizi ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo delibera in merito:
a) alla gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e secondo l’indirizzo previsto dallo Statuto, per quanto riguarda il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
b) nomina il Presidente, il Vicepresidente;
c) predispone annualmente i prospetti per la redazione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all’assemblea;
d) elabora regolamenti interni.
La convocazione del Consiglio può essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta dei 2/3 dei Consiglieri, tramite comunicazione puntuale da inviarsi a tutti i componenti il Consiglio.
3) Il Presidente è il rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. Su mandato del Consiglio Direttivo può delegare a un’altra persona, anche estranea all’Associazione, la rappresentanza della stessa per lo svolgimento di atti specifici di durata limitata nel tempo.
Al Presidente spetta lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può svolgere atti di straordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne verifica il buon funzionamento. Dura in carica cinque esercizi sociali e può essere rieletto.
4) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogni qualvolta questi ne richieda il suo intervento.

Art. 10
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o a maggioranza dei 3/4 dei Soci intervenuti.

Art. 11

L’Associazione può essere sciolta con deliberazione presa dalla maggioranza dei 3/4 dei Soci e seguendo le indicazioni previste dalla Legge.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile applicabili e alle disposizioni di Legge vigenti.

Art. 12

I soci fondatori sono:

Chiara Fusi e Cristina Tegon